Parliamo di tassazione...

Con l'articolo di oggi vorrei iniziare a trattare in pillole il discorso della tassazione sugli strumenti finanziari per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in quanto le società hanno trattamenti diversi, così come i non residenti.
Iniziamo col dire che in Italia, qualora non si opti per il pagamento delle imposte in sede di dichiarazione IRPEF, le aliquote sui dividenti o sulle plusvalenze realizzate dalla vendita degli strumenti finanziari sono due:
-12,5% - per quanto riguarda obbligazioni e altri titoli di Stato della comunità europea nonché titoli equiparati sovranazionali. Ricadono in questa aliquota anche le obbligazioni dei titoli pubblici territoriali (come regioni, province e comuni) e i bond di stato esteri e territoriali inseriti nella white list (che contiene gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni) e quelli degli organismi internazionali.
- 26% - per quasi tutti gli altri strumenti finanziari (esclusi esempio gli ETF non armonizzati che subiscono altra tassazione)
Le
attività finanziarie possono produrre due tipi distinti di reddito:
- i redditi di capitale: ovvero gli interessi su conti correnti, conti di
deposito, mutui, titoli garantiti, pronti contro termine, riporti; gli interessi ed i proventi in generale
derivanti dal possesso di obbligazioni e titolo similari; gli
utili derivanti dagli associati in partecipazione e dal possesso di
partecipazioni in soggetti Ires; le
cedole derivanti da rendite perpetue, assicurazioni sulla vita o capitalizzate;
redditi derivanti da prestazioni pensionistiche e vitalizi erogati
periodicamente.
- i redditi diversi di natura finanziaria: ovvero la plusvalenza che sorge dalla differenza tra corrispettivo percepito alla vendita dello strumento e il costo pagato all'acquisto, altresì detto capital gain (traduzione inglese di plusvalenza)
Al momento dell'apertura del conto l'investitore dovrà scegliere tra due regimi fiscali e potrà cambiare regime con decorrenza sempre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
- Regime dichiarativo:
Nel
regime dichiarativo i redditi diversi
di natura finanziaria andranno indicati nella dichiarazione dei redditi
che verrà presentata l'anno successivo. Il reddito si sommerà ai redditi di
altra natura dell'investitore (es. reddito da lavoro) e l'aliquota fiscale sarà
quella a scaglioni IRPEF. Sarà quindi dovere dell'investitore riportare nella
propria dichiarazione dei redditi tutte le plusvalenze e i proventi di natura
finanziaria che ha registrato l'anno precedente. Sarà importante, in questo
caso, conservare la documentazione relativa alle transazioni per almeno 5 anni.
Le eventuali minusvalenze (capital loss) realizzate nell'anno potranno essere compensate dalle
plusvalenze realizzate (capital gain) nello stesso anno. Le eventuali eccedenze di
minusvalenze saranno portate in detrazione negli anni successivi fino al 4°.
- Regime amministrato:
Nel regime amministrato i redditi diversi di natura finanziaria verranno tassati a fine anno attraverso l'intermediario abilitato, nel nostro caso la banca, che effettuerà il prelievo e fungerà così da sostituto di imposta. Nulla quindi andrà dichiarato da parte dell'investitore, sollevandolo quindi da ogni obbligo fiscale.
Le minusvalenze eventualmente conseguite verranno gestite in automatico dalla banca e, secondo l'attuale normativa, possono essere utilizzate per pagare meno imposte sulle plusvalenze nell'anno in cui si realizzano e nei successivi 4.
In entrambi i regimi, sia dichiarativo sia amministrato, i redditi di capitale saranno tassati alla fonte, cioè verrà detratta la relativa imposta nel momento del realizzo del reddito.
Compito del consulente finanziario sarà quello di effettuare operazioni sul portafoglio del cliente in modo tale da massimizzare il guadagno, limitando da una parte le eventuali perdite e compensando plusvalenze con minusvalenze in modo da evitare la tassazione.. risultando così un guadagno molto maggiore.